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Legge di Bilancio 2019, Comuni montani chiedono più risorse e meno tasse

lentepubblica.it • 26 Novembre 2018

legge-di-bilancio-2019-comuni-montaniNella Legge di Bilancio per il 2019 i Comuni Montani più risorse al fondo montagna e ulteriori semplificazioni. Ecco il documento dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani).


Presentate le richieste dell’Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) al Governo e al Parlamento per migliorare la legge di bilancio dello Stato 2019.

 

Ecco a titolo esemplificativo alcune delle richieste, meglio descritte nel documento presentato dall’Unione, a questo link e in allegato all’articolo.

 

Fondo Montagna (Articolo 77)

 

La disposizione attualmente prevede il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione comporta oneri pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Uncem propone l’incremento del fondo a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

 

Fondo per i piccoli Comuni

 

Il “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni”, previsto dall’articolo 3 della legge 158/2018 deve essere incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

 

Potenziamento Strategia nazionale per le aree interne

 

Uncem richiede l’incremento con ulteriori 100 milioni di euro l’autorizzazione di spesa “relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne”. Grazie a queste risorse, che portano la dotazione complessiva della SNAI a 381,18 milioni di euro, la Strategia potrà essere attuata in ulteriori 30 aree interne del Paese (portandole a 105 aree totali, per un totale di 1550 Comuni e di 2,5 milioni di abitanti perlopiù collocati nelle aree alpine e appenniniche del Paese).

 

Interventi sulla fiscalità nelle aree montane

 

Ai fini di agevolare gli imprenditori e gli esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione all’articolo 16 della legge 97/1994, la determinazione del reddito d’impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA), nell’anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell’amministrazione finanziaria.

 

In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Il Governo è delegato a individuare, a partire dalle 72 aree pilota della Strategia nazionale aree interne, le “zone franche montane” ove vengono adottate particolari misure e parametri per la fiscalità delle imprese.

 

In allegato il documento completo dell’UNCEM.

 

 

Fonte: UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani
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